DIBATTITO APERTO
[ LE OPINIONI]
LUIGI FISTAROLLO

25.08.2010

DIBATTITO APERTO
PARLIAMO DI:

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Partecipazione dei lavoratori

Il ministro Maurizio Sacconi -a commento della richiesta lanciata dal leader della Cisl Raffaele Bonanni per forme di partecipazione alla gestione dei dipendenti del Lingotto- ha affermato che i lavoratori e i dipendenti Fiat di Pomigliano hanno diritto a partecipare ai risultati dell'attività' aziendale in quanto hanno chiuso un accordo per garantire ''una maggiore produttività' del lavoro''.
Sulla partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa, sulla loro partecipazione alla gestione delle aziende, alla cogestione ecc. molto si è parlato e si è discusso creando non poca confusione avendo le predette forme di partecipazione dei lavoratori un contenuto del tutto diverso.

Partecipazione agli utili di impresa: cosa si intende? I lavoratori avrebbero un ruolo anche nel momento della definizione degli utili?
E' sufficiente pensare, ad esempio, al momento della decisione, nella predisposizione del bilancio, se destinare tutti gli utili a dividendi o se dirottarne una parte, per esempio, a riserva. Si intende dare un ruolo attivo ai lavoratori non solo nel determinare come gli utili, già definiti dall'azienda, andrebbero alla risorsa lavoro ma anche nella delicatissima fase di determinazione del loro ammontare? L'una o l'altra delle due ipotesi non sono affatto indifferenti: con la seconda si darebbe al mondo del lavoro dipendente un ruolo che sarebbe molto delicato e, da parte aziendale, non facile da accettare. Non vi è dubbio, pertanto,che andrebbe meglio precisato, nelle dichiarazioni alla stampa o nelle varie esternazioni, cosa si intende per “partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa”.

Partecipazione alla gestione delle aziende: la Costituzione, all'art. 46, prevede che “…la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
Molto si è discusso su questa norma; vi è comunque unanimità di orientamento sul fatto che si tratta di una norma c.d. “programmatica” che doveva essere attuata dalle leggi speciali col regolare la formazione, le competenze e il funzionamento dei c.d. “Consigli di gestione”. Fino ad ora le imprese hanno resistito nella loro funzione nell'attuale sistema economico e le stesse Organizzazioni sindacali si sono orientate, fino ad ora, verso una partecipazione dialettica dei lavoratori in tema di informazione, controllo e consenso all'attività gestoria. Anche in questo caso deriverebbero aspetti particolarmente delicati dal superamento degli attuali confini con la previsione di una vera e propria competenza dei sindacati nella collaborazione alla “gestione” delle imprese. In ogni caso, trattandosi di “collaborazione”, si sostiene che resterebbe ferma la competenza aziendale nella assunzione delle decisioni finalizzate alla conduzione dell'impresa.

Cogestione: il termine significa gestire in comune, partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa in cui lavorano.
Questa sarebbe la situazione più “spinta” dove i lavoratori non sarebbero solo titolari di diritti di informazione e di controllo ma anche corresponsabili delle scelte aziendali, dell'individuazione e dell' attuazione dei provvedimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa.
Come si vede non è indifferente fare riferimento all'una o all'altra delle tre espressioni in premessa richiamate vertendo ciascuna di esse su competenze, obiettivi e finalità del tutto diversi.

Luigi Fistarollo.


clicca quì e scrivi la tua opinione
a forzamira

SCRIVI A
forzamira@virgilio.it